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LA CASA DEI SUOCERI PUÒ ESSERE ASSEGNATA ALL'EX SE È STATA ABITATA IN VIRTÙ DI COMODATO FAMILIARE

La casa dei suoceri può essere assegnata all’ex se è stata abitata in virtù di comodato familiare

La destinazione della casa di proprietà dei nonni paterni a casa familiare costituisce contratto di comodato familiare che non si scioglie per il venir meno della coabitazione tra i coniugi o per scioglimento del vincolo coniugale

In caso la connotazione di un immobile abitativo quale casa coniugale derivi da un contratto di comodato cosiddetto “familiare” il comodante non può affermare la risoluzione del contratto per l’avvenuta separazione dei coniugi se la destinazione del bene non è venuta meno. La casa può essere infatti oggetto di assegnazione al genitore separato presso cui è collocato il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente. E nel caso venga concretamente assegnata il comodante può opporsi alla prosecuzione del rapporto solo se dimostra un urgente bisogno personale di dover tornare in possesso dell’immobile.

Così la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 17095/2025 - ha deciso il rigetto del ricorso della madre comproprietaria col figlio di una porzione dell’immobile destinata per ben 13 anni a casa coniugale durante il matrimonio di quest’ultimo e assegnata alla sua ex nel caso avesse mancato di versare il contributo mensile per il pagamento dell’affitto di un altro appartamento in cui la donna avrebbe vissuto con la figlia minore dopo la separazione e la dichiarazione di divorzio.

Spiega la Suprema Corte di Cassazione che la destinazione di casa coniugale non viene meno automaticamente a seguito di separazione o divorzio se il bene è ancora destinato a soddisfare le esigenze abitative di uno dei coniugi e in particolare dei figli non ancora autonomi che siano collocati presso il genitore cui venga assegnata la casa coniugale.


de’FRANCESCO & PARTNERS

Avv. Giandomenico de’FRANCESCO

 
 
 

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