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IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENTE DI FATTO

Ordinanza n.11661, del 04/05/2025


A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede come “familiare” anche il convivente di fatto e come “impresa familiare” quella cui collabora anche il convivente di fatto (nonché, in via consequenziale, dell’art. 230-ter c.c.) -, le Sezioni unite civili hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta da una convivente di fatto per l’accertamento del proprio diritto a partecipare alla liquidazione di un’impresa familiare, sul presupposto dell’insussistenza di un rapporto di coniugio e tenuto conto dell’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 230-ter c.p.c.

de'FRANCESCO & PARTENRS

Avv. Giandomenico de'FRANCESCO

 
 
 

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