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ANTIRICICLAGGIO

Gli Avvocati e i Commercialisti (e altri destinatari) una delle prime attività che sono chiamati a svolgere ai fini antiriciclaggio è quella di adeguata verifica della clientela, prevista dall’art. 18 del D.Lgs 231/2007, essa si fonda sull’identificazione del soggetto che si ha di fronte, sull’identificazione dell’eventuale titolare effettivo, all’ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale ed infine svolgendo un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di avvocati e commercialisti, devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente.
In particolare, per la Guardia di Finanza, i soggetti in questione dovranno essere in grado di dimostrare che la portata delle misure antiriciclaggio adottate nel proprio studio sia adeguata all’entità del rischio di riciclaggio del cliente.

La legge antiriciclaggio, all’art. 20 D.Lgs 231/2007, detta dei criteri generali per la valutazione del rischio del cliente sia sotto un profilo soggettivo (il cliente), sia sotto un profilo oggettivo (l’operazione):

a) con riferimento al cliente (profilo soggettivo) va tenuto presente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attivita’ svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale (profilo oggettivo) va analizzata:
1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalita’ di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attivita’ svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.

La legge antiriciclaggio, non stabilisce una vera e propria procedura, ma soltanto alcuni criteri di carattere generale a cui gli avvocati e i commercialisti si devono attenere per la valutazione del rischio del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio.
Sul punto della valutazione del rischio del cliente, la Guardia di Finanza nella sua circolare sui controlli agli studi professionali, non dice nulla di diverso da quanto riportato nel testo di legge.

Pertanto, non essendoci nella legge delle procedure da seguire, ogni professionista, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa antiriciclaggio, può utilizzare un modello di approccio basato sul rischio a sua scelta, quindi potrà elaborare una serie di indicatori a cui associare un punteggio e al termine stabilire un determinato livello di rischio per ogni cliente.
Questo significa che in base alla classificazione di rischio del cliente, all’interno dello studio professionale, dovranno essere stabilite determinate misure, che ovviamente dovranno essere graduate al rischio basso, medio o alto di riciclaggio.
In pratica, per ogni cliente dobbiamo stabilire il tipo di rischio di riciclaggio associato, e conservare nel fascicolo della clientela le modalità con cui abbiamo stabilito il diverso grado di rischio.

ROMA - LADISPOLI (RM) - CAGLIARI - MESSINA

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