DISCRIMINAZIONE RETRIBUTIVA SUL POSTO DI LAVORO - alla luce della direttiva UE 970/2023
- gdefrancesco
- 27 nov 2025
- Tempo di lettura: 1 min
In caso di contenzioso, per la direttiva 970/2023 spetta sempre al datore di lavoro provare l’insussistenza della discriminazione retributiva. La predetta direttiva UE è una normativa europea che mira a garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso una maggiore trasparenza salariale. La direttiva obbliga i datori di lavoro a fornire informazioni chiare e accessibili sui criteri retributivi, vieta di chiedere informazioni sullo stipendio precedente dei candidati e impone che gli annunci di lavoro includano la fascia salariale. In caso di divari retributivi superiori al 5%, le aziende devono effettuare una valutazione dettagliata.
Particolarmente rilevante è l'articolo 16, che introduce l'inversione dell'onere della prova nei procedimenti avviati per discriminazione retributiva. Qualora il datore di lavoro, infatti, non rispettasse gli obblighi di trasparenza, spetterà all'azienda dimostrare l'assenza di discriminazione: tale rafforzamento della tutela dei lavoratori eleva notevolmente i rischi legali per le imprese inadempienti!
L’Italia dovrà recepire la direttiva entro il il 7 giugno 2026
Per le PMI italiane, la vera sfida non è semplicemente essere compliant non appena avrà luogo il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, ma comprendere che i mesi che ci separano da quella data rappresentano un'opportunità irripetibile. In un mercato del lavoro caratterizzato da crescente scarsità di personale qualificato, la trasparenza retributiva non è solo conformità normativa: è uno strumento di attrattività e competitività!
Si può affermare, in conclusione, che le aziende che sapranno interpretare questo momento come un'opportunità di innovazione nelle pratiche HR, anticipando il mercato anziché rincorrerlo, otterranno un vantaggio competitivo.
de’FRANCESCO & PARTNERS
e-mail: info@studiodefrancesco.eu
Avv. Giandomenico de’FRANCESCO
Commenti