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Trust

Diffusione del Trust interno in Italia

Il nostro Paese è stato uno dei primi a firmare (all'Aia nel 1985), e ratificare con legge (n. 364 del 1989), la "Convenzione sulla legge applicabile ai Trust e sul loro riconoscimento". L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell'istituzione, da parte di cittadini italiani, dei cosiddetti trust interni. Si tratta di Trust caratterizzati dal fatto che il disponente, i beneficiari, il Trustee ed i beni trasferiti al Trust sono italiani, mentre la legge regolamentare è quella di uno dei numerosi stati esteri che governano il Trust.

 

La soluzione offerta dai trust interni

La scelta di costituire un Trust si basa sull'osservazione che questo strumento giuridico è spesso l'unico nel nostro ordinamento che consente a un cittadino italiano di essere pienamente ed efficacemente adempiuto. Prerequisito e condizione essenziale affinché il Trust possa svolgere la sua funzione protettiva è che il soggetto che costituisce un Trust:

- non ha precedenti situazioni debitorie patologiche;

- attua un effettivo affidamento al Trustee;

- persegue solo interessi legittimi.

La ricerca del legittimo risparmio fiscale, quando possibile, è solo una conseguenza e non l'obiettivo della costituzione di un Trust. Il cosiddetto Trust interno, di cui può avvalersi legittimando un cittadino italiano, è lo strumento giuridico meno idoneo al raggiungimento di fini illeciti.

 

Una cassaforte

In senso figurato, il Trust è assimilabile ad una solida "cassaforte" in cui il soggetto che costituisce il Trust (il Settlor) conferisce qualsiasi bene o diritto, al fine di tutelarlo da eventuali futuri eventi personali o dall'azione di terzi che potrà impedirne l'utilizzo per lo scopo o per i soggetti scelti dal Disponente.

 

Realizza un interesse degno di protezione

Tecnicamente, il Trust è un rapporto giuridico, in virtù del quale il disponente, al fine di realizzare un proprio degno interesse, affida i beni ad un'altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questo li utilizzi, in base alla regole predeterminate dal Regolato nell'atto fiduciario, a favore di uno o più beneficiari, o per il raggiungimento di un determinato scopo. Il Trustee non può disporre o gestire i beni a lui affidati in modo diverso dal programma previsto dal disponente nell'atto di trust. Il disponente può nominare se stesso o altra persona Guardiano del Trust; quest'ultimo ha poteri di controllo sull'operato del Trustee, che è tenuto a rendere conto dell'attività svolta.

 

Protezione del patrimonio

Costituendo un Trust, il disponente non solo trasferisce un bene al Trustee indicandogli come deve essere utilizzato ea favore di chi, ma ottiene un effetto protettivo, tipico del Trust, detto segregazione, la cui ampiezza non ha eguali tra i strumenti giuridici presenti nel ns. ordinamento.

 

Alcune delle finalità perseguite dai Trust interni

a. in famiglia:

›Manutenzione dei beni di famiglia uniti nel tempo;

›Tutela dei figli minorenni in continua separazione o divorzio;

›Sostegno finanziario ai figli che si sposano;

›Assistenza a portatori di handicap, deboli e malati;

› Adempimento degli obblighi morali.

 

B. in ambito commerciale:

›Controllo di un gruppo industriale;

›Gestione dei patti parasociali;

›Gestione di operazioni di partecipazione congiunta in una società;

›Prestito di garanzie per i creditori;

›Vendita di beni gravati da oneri;

›Incarico dei crediti e loro distribuzione.

ROMA - LADISPOLI (RM) - CAGLIARI - MESSINA

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